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DSA ed esame di guida: è ufficialmente in vigore il tempo aggiuntivo.

DSA ed esame di guida: è ufficialmente in vigore il tempo aggiuntivo.

Patente di guida: è ufficialmente in vigore il tempo aggiuntivo. Il decreto prevede il 30% di tempo in più per la prova di teoria. Per maggiori informazioni: Centri RicreAzione di Milano e Bergamo

DSA ed esame di guida: è ufficialmente in vigore il tempo aggiuntivo per i candidati con DSA
Dal 23 settembre 2021 tutti i candidati con DSA che vogliono conseguire la patente di guida potranno usufruire di tempo aggiuntivo (30% di tempo in più), nella prova di teoria.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 243, dell’1 giugno scorso, che introduce questa tutela.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha inoltre pubblicato, nei giorni scorsi, la circolare 28649, che contiene tutte le disposizioni attuative della norma.

DSA ed esame di guida: Che cosa prevede il decreto del 1 giugno e la relativa circolare

  • Tutti i candidati con DSA che presenteranno la certificazione diagnostica rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 potranno usufruire di tempo aggiuntivo (30% in più) per sostenere la prova di teoria della patente di guida di qualunque categoria.
  • Per il conseguimento di una patente di guida di qualunque categoria, il candidato con DSA dovrà esibire la relativa certificazione diagnostica al medico, in fase di visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.
  • In sede di esami per il conseguimento di una CQC, occorre che il candidato titolare di diagnosi di DSA esibisca la relativa certificazione al soggetto che procede alla relativa prenotazione (Ufficio Motorizzazione Civile – UMC o autoscuola).
  • Nel caso di candidati al conseguimento di una patente di guida, il medico, a seguito della presentazione della certificazione, contrassegna, in un apposito applicativo informatico, il campo che indica la presenza della certificazione DSA e, quindi, la necessità di accordare al candidato il tempo aggiuntivo, prima di concludere le operazioni per l’emissione del certificato medico dematerializzato.
  • Nel caso di candidati al conseguimento o integrazione di una CQC, l’UMC o l’autoscuola effettuerà la medesima operazione prima di concludere la procedura di inserimento della domanda di esame.
  • La maggiorazione di tempo (30% di tempo in più) è specificata nella circolare (vedi tabella), in base alla categoria di patente.

Come deve comportarsi il candidato con DSA che ha già presentato la domanda

Il Ministero ha previsto ulteriori disposizioni per consentire di usufruire delle tutele sopra descritte anche ai candidati con DSA che hanno presentato la domanda per il conseguimento di una patente di guida o di una CQC prima dell’entrata in vigore del decreto, pubblicato il 22 settembre in Gazzetta Ufficiale.

Il candidato che già ha acquisito certificazione medica di idoneità psico-fisica alla guida, e quindi ha già presentato la relativa domanda di conseguimento di una patente o di una CQC, può recarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale è stata inoltrata la domanda di conseguimento e presentare domanda su carta semplice (non in bollo), recante in allegato la certificazione DSA, intesa a richiedere la modifica della predetta domanda;
L’UMC provvede a tale modifica valorizzando nell’applicativo l’apposita spunta “Tempo Esteso per esame”.

Successivamente:

  1. se il candidato è già prenotato per l’esame, l’UMC può ristampare la ricevuta di prenotazione all’esame, che recherà indicazione della durata complessiva dello stesso (come da tabella);
  2. se il candidato non è ancora prenotato per l’esame, la ricevuta che recherà indicazione della durata complessiva dell’esame, sarà stampata a seguito della prenotazione.

File audio per la prova di teoria ed esame orale per la CQC
Il Ministero ha confermato che i candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità.
Per ciò che riguarda l’esame per il conseguimento o l’integrazione di una carta di qualificazione del conducente (CQC), i file audio dei quesiti sono ancora in fase di elaborazione: fino al loro rilascio, i candidati con DSA potranno quindi sostenere la prova in forma orale.
Tale disposizione è comunque temporanea. L’esame orale è autorizzato dal direttore/responsabile dell’UMC/Sezione a cui il candidato rivolge richiesta ed espletato da un funzionario nominato dal medesimo direttore/responsabile, usando una scheda di quiz come traccia.

Riconoscimento delle certificazioni diagnostiche
Il 22 settembre 2021 è stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 258 del 21 giugno 2021, che riconferma per la patente di guida di categoria AM, C1, C1E (anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE ) quanto previsto per le patenti A1, A2, A, B1, B, BE dal decreto 243, dell’1 giugno.

Tutte le certificazione diagnostiche rilasciate a persone con DSA da neuropsichiatri o psicologi, in accordo con l’art. 3 della legge 170/2010 e con i criteri di cui all’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 2012, sono riconosciute come valide ai fini del conseguimento della patente di guida.
Per maggiori informazioni: Centri RicreAzione di Milano e Bergamo – Centralino unico: 035 657351

Per maggiori approfondimenti su DSA ed esame di guida:

https://www.centroricreazione.it/certificazione-dsa-adulti/
https://www.centroricreazione.it/certificazione-per-laccesso-alluniversita-con-dsa/
https://www.cooperativaprogettazione.it/dilslessia-adulti/

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